
Il Contratto di Locazione Operativa
“La soluzione finanziaria più evoluta per sconfiggere l’obsolescenza tecnologica dei beni”
La Locazione Operativa, o Renting, è il noleggio di beni di interesse aziendale che prevede durata e importo variabili a seconda delle esigenze dell’azienda, la quale non deve portare in ammortamento assolutamente nulla e non deve inserire niente nei cespiti aziendali. Il bene è di proprietà della Finanziaria per cui non comporta aggravamenti sul suo budget annuale.
Il vantaggio principale è la flessibilità dei pagamenti, i quali possono essere rateati mensilmente o trimestralmente tramite appoggio su RID bancario. Mentre la migliore particolarità è che il canone è totalmente deducibile, in un periodo che può essere più breve di quello minimo fiscalmente previsto dalla Locazione Finanziaria (30 mesi).
I principali beni destinati alla Locazione sono:
– Server, PC, Registratori di Cassa
– Notebook o apparecchi portatili
– Fotocopiatori e Plotter
– HiFi
– Software
– Monitor plasma, LCD e LED
– Videoproiettori
– Videosorveglianza
Alla fine della locazione si presentano diverse opzioni al Cliente:
1. Restituire le macchine al Rivenditore o alla società finanziaria e accendere un nuovo contratto di locazione
2. Rinnovare il contratto per altri (X) mesi
Vantaggi per il Cliente:
– Mantenimento della liquidità aziendale
– Durata del noleggio personalizzabile
– Beni fuori bilancio
– Massima flessibilità (add-on ,upgrade)
– Vantaggi fiscali (canone completamente deducibile)
Ulteriori vantaggi per enti pubblici (Scuole, Istituzioni, Comuni, Aziende Sanitarie):
– I tassi ISTAD sono FISSI, quindi non soggetti ad ulteriori variazioni annuali
– I versamenti possono essere effettuati (come sopra descritto) tramite rimessa diretta (ovvero no RID bancario, ma semplice bonifico)
– Ottima soluzione per la gestione del Budget di Spesa Annuale
– Non vengono richieste particolari documentazioni, ma solamente la Delibera di Spesa
Cosa cambia tra Acquisto, Leasing, Renting e Finanziamento per i titolari di P. IVA
“Alcuni cenni sulla gestione fiscale degli ammortamenti e dei cespiti aziendali”
SE IL CLIENTE ACQUISTA DIRETTAMENTE I BENI DAL RIVENDITORE
– Il Rivenditore emette la fattura nei confronti del Cliente
– Il Rivenditore è direttamente responsabile della regolarità dei pagamenti del Cliente
– Il Cliente deve seguire il piano di ammortamento previsto per i beni strumentali per la totalità della fattura emessa e deve inserire il bene nei cespiti aziendali (costi)
– Il Cliente è direttamente responsabile del corretto funzionamento dei beni; si tutela tramite garanzia del produttore o con contratto di assistenza a pagamento con il Rivenditore
– Il Cliente non ha nessuna garanzia assicurativa su furto, incendio o danneggiamento accidentale, a meno che non si tuteli autonomamente con apposita polizza.
SE IL CLIENTE ACQUISISCE I BENI TRAMITE UN CONTRATTO DI LEASING
– Il Rivenditore emette la fattura nei confronti della Finanziaria (e da questa viene pagato a conclusione pratica).
– Il Rivenditore NON è responsabile della regolarità nei pagamenti dei canoni da parte del Cliente. (*)
– Il Cliente NON deve inserire niente nei cespiti aziendali (il bene è di proprietà della Finanziaria).
– Il Cliente può portare in DEDUZIONE tutti i canoni successivi per quanto riguarda la sola quota capitale (non la quota interesse) SOLO PER DURATE CONTRATTUALI SUPERIORI AI 40 MESI; al termine del contratto, inserirà a cespite solo l’1% del valore imponibile iniziale (riscattando il bene dalla Finanziaria).
– Per tutta la durata del contratto, il Cliente è direttamente responsabile del corretto funzionamento dei beni; si tutela tramite garanzia del produttore o con contratto di assistenza a pagamento con il Rivenditore.
– Il Cliente sottoscrive una polizza assicurativa che tutela la Finanziaria ed il Cliente da tutti i danni che possono occorrere ai beni, ad esclusione dei malfunzionamenti per cui è responsabile il costruttore (entro itermini della garanzia).
SE IL CLIENTE ACQUISISCE I BENI TRAMITE UN CONTRATTO DI RENTING
– Il Rivenditore emette la fattura nei confronti della Finanziaria (e da questa viene pagato a conclusione pratica).
– Il Rivenditore NON è responsabile della regolarità nei pagamenti dei canoni da parte del Cliente. (*)
– Il Cliente NON deve portare in ammortamento assolutamente nulla e NON deve inserire niente nei cespiti aziendali (il bene è di proprietà della Finanziaria).
– Il Cliente può portare in DEDUZIONE tutto l’ammontare dei canoni.
– Al termine del contratto è il Rivenditore (non il cliente) che può riscattare i beni oggetto del contratto.
– Per tutta la durata del contratto, il Cliente è direttamente responsabile del corretto funzionamento dei beni; si tutela tramite garanzia del produttore o con contratto di assistenza a pagamento con il Rivenditore
– Il Cliente sottoscrive una polizza assicurativa che tutela la Finanziaria ed il Cliente da tutti i danni che possono occorrere ai beni, ad esclusione dei malfunzionamenti per cui è responsabile il costruttore (entro i termini della garanzia).
SE IL CLIENTE ACQUISISCE I BENI TRAMITE UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO FINALIZZATO
– Il Rivenditore emette la fattura nei confronti del Cliente (ma viene pagato dalla Finanziaria erogante il credito).
– Il Rivenditore NON è responsabile della regolarità nei pagamenti delle rate da parte del Cliente. (*)
– Tutte le altre regole sono identiche al caso dell’acquisto diretto dal Rivenditore.